Legge 6 agosto 2008, n. 133
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le
disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e
al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli
operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale
in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla
universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela
degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale
cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi
pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con
esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di
affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile
ricorso al mercato, l'affidamento
può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3,
l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi
del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per
l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà
pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. E'
consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia
economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica
per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base
della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e
gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle
normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una
maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche'
l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi,
garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di
impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio
universale.
8. Salvo quanto
previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con
procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti
titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le
procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli
enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o
privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che
siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di
cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro
affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento
dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo,
su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta
giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le
competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza
da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica
e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e
l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici
locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico,
fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore
per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse
dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai
fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di
cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti
diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga
o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità
ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità,
sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività
economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale
compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio
pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee
forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione
dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non
giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi
del presente articolo.
11. L'articolo
113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente
articolo.
12. Restano
salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto