Statuto
(Ente Associativo)
COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE
Art. 1) - Denominazione -
E’ costituita l’associazione
CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” (Ente Associativo), associazione di
utilità sociale senza finalità di lucro.
Art. 2) - Sede -
Il CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi” ha sede legale a Merone
(CO) in via Dante Alighieri n. 3.
Art. 3) - Finalità generali -
Il CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi” non ha fini di lucro e non può distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposti dalla legge.
Art. 4) - Scopi -
Il CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi” opera per la tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie
animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del
territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di
consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei
consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
Art. 5)
Il CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”:
a) promuove la partecipazione dei
cittadini alla difesa dell’ambiente e della salute, favorendo una migliore
organizzazione associativa ed una modifica dei comportamenti individuali e
collettivi;
b) persegue la protezione della
persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente;
c) interviene nel campo
dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza
sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere
umano e natura;
d) è un’associazione pacifista e
non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di
sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare
e convenzionale;
e) si batte per un nuovo ordine
economico internazionale e contro la fame nel mondo; per aiuti concreti e per
la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari,
culturali dei Paesi in via di sviluppo;
f) lotta contro ogni forma di
sfruttamento, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
g) opera sui temi della
conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per
rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della
cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
h) opera per il raggiungimento
dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in
volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi,
denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali,
l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.
Art. 6)
Il CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”, per l’affermazione dello scopo associativo, si propone:
a) la produzione, la distribuzione e la diffusione di materiale
scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi
mezzo di divulgazione;
b) di svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di
altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di
qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni,
anche all’estero, attinenti allo scopo associativo;
c) di gestire attività di carattere associativo, culturale ed economico
ed ogni altra iniziativa, negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti,
università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita
allo scopo associativo;
d) di promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti
problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio-economico;
e) di organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il
risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti degradati, il
rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il
disinquinamento di zone agricole e industrializzate e altro ancora;
f) di organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite,
escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse
ecologico e naturalistico;
g) la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di
materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo
associativo;
h) di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare (compresi mutui ipotecari passivi),
mobiliare (compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari), necessarie ed
utili alla realizzazione degli scopi sociali;
i) di promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di
qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da
terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
l) la promozione e l’organizzazione di ogni forma di volontariato
attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente;
m) di stipulare con enti
pubblici e privati contratti e convenzioni;
n) di promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle
leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora, dell’ambiente e
della salute umana, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e
internazionali vigenti;
o) di gestire aree naturali
protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di
importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e le
relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e
internazionali vigenti.
Art. 7)
Il CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi,
gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e
dell’università:
a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio,
in proprio e/o in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi
nella costituzione e gestione di centri territoriali per l’educazione
ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività
educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per
studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;
b) promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in
collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda
praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo
scopo associativo;
c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti
nel campo della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del
personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato
in attività di cui allo scopo associativo, nonché tutte le attività necessarie
ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e
dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione,
riconversione e qualificazione professionale;
d) realizza, in Italia e
all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative,
anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla
formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato
negli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto.
SOCI
Art. 8) - Adesioni -
Possono far parte del CIRCOLO
AMBIENTE “Ilaria Alpi” tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche,
condividendo le finalità del presente Statuto e adottando la tessera
associativa, intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione
per il raggiungimento delle stesse.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. L’iscrizione comporta il
versamento della quota associativa annuale.
Art. 9)
Tutti i soci possono essere
eletti negli organismi dell’associazione. Un socio decade per rinuncia, mancato
rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora
il suo comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità
dell’associazione o ne danneggi gravemente l’immagine e gli obiettivi. La
decisione dell’espulsione spetta al Consiglio Direttivo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10) - Organi -
Gli organi del CIRCOLO
AMBIENTE “Ilaria Alpi” sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente.
Art. 11) - Assemblea dei soci -
All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri
organi dell’associazione;
c) approvare le linee
generali del programma di attività dell’associazione;
d) deliberare sullo
scioglimento dell’associazione;
e) deliberare sulle proposte
di modifica dello Statuto associativo;
f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi
dell’associazione;
g) deliberare su tutte le
questioni attinenti la gestione associativa.
Essa, composta da tutti i
soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può
essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della
convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali
dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti
all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la
data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Art. 12) - Assemblea ordinaria -
L’Assemblea ordinaria deve
essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta
all’anno.
Essa, presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un
segretario verbalizzante:
- approva le linee generali
del programma di attività per l’anno associativo;
- approva il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del
nuovo anno associativo;
- decide l’importo delle
quote associative annuali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno associativo.
Le delibere assembleari,
oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee
dei soci, rimangono depositate presso i locali dell’associazione.
Art. 13) - Assemblea straordinaria -
L’Assemblea straordinaria -
di modifica dello Statuto -, presieduta da un Presidente nominato
dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i
soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Consiglio
Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; o ogni qualvolta ne
faccia motivata richiesta almeno un terzo dei soci.
Le delibere assembleari,
oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee
dei soci, rimangono depositate presso i locali dell’associazione.
Art. 14)
In prima convocazione
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del
giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze
diverse.
In seconda convocazione
l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su
tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto
non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può
avere luogo solo dopo 1 ora dalla prima convocazione.
Art. 15)
Le votazioni possono
avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei
presenti, a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono
sempre sulla base del principio del voto singolo, mentre non ha validità lo
strumento della delega.
Art. 16) - Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri eletti dall’Assemblea
ordinaria fra i soci, e resta in carica per 2 anni.
I membri del Consiglio sono
rieleggibili, e possono essere revocati o sostituiti o integrati con nuovi consiglieri dall’Assemblea dei
soci.
Nella sua prima seduta il
Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente. Dette cariche del primo Consiglio Direttivo
vengono elette in sede di costituzione dall’Assemblea dei soci fondatori.
Art. 17)
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo
ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente.
Le riunioni sono valide con
la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano
a maggioranza semplice.
Art. 18) - Compiti del Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea;
- svolge tutte le altre
attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- decide in merito
all’espulsione dei soci.
Art. 19) - Legale rappresentante -
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza
dell’associazione (sia in giudizio che nei confronti di terzi) e la firma
sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria e il Consiglio
Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica
dell’associazione.
Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.
Per tali incombenze potrà
avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20) - Patrimonio -
Il patrimonio
dell’associazione è costituito dalle quote della tessera associativa, da
oblazioni, da lasciti, da donazioni, nonché da contributi di enti pubblici e
privati e da ogni altro provento, nel rispetto della normativa vigente, a
supporto delle attività istituzionali.
E’ vietata la distribuzione
anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante
la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.
Art. 21) - Quote associative -
Le somme versate per la
tessera associativa e i contributi versati all’associazione, non sono
rimborsabili in nessun caso. Questi sono altresì intrasmissibili e non
rivalutabili.
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 22) - Rendiconto annuale -
Il rendiconto
economico-finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio associativo
che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare
circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata
indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto
all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una eventuale separata
relazione a questo allegata.
Il rendiconto
economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo
all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo e
da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 23)
Il rendiconto economico-finanziario,
regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente
trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane depositato
nei locali dell’associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 24) - Scioglimento -
Lo scioglimento
dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci in prima
convocazione con il voto favorevole
di almeno i 2/3 dei soci.
In seconda convocazione con
il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Art. 25) - Devoluzione del patrimonio -
Il patrimonio residuo sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26)
Per tutto quanto non
previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente
in materia.