Statuto

 

CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” 

(Ente Associativo)

 

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE

Art. 1) - Denominazione -

E’ costituita l’associazione CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” (Ente Associativo), associazione di utilità sociale senza finalità di lucro.

 

Art. 2) - Sede -

Il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” ha sede legale a Merone (CO)  in via Dante Alighieri n. 3.

 

Art. 3) - Finalità generali -

Il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” non ha fini di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

 

Art. 4) - Scopi -

Il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

 

Art. 5)

Il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi”:

a)  promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e della salute, favorendo una migliore organizzazione associativa ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;

b)  persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente;

c)  interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

d)  è un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;

e)  si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo; per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo;

f)   lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;

g)  opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;

h)  opera per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

 

Art. 6)

Il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi”, per l’affermazione dello scopo associativo, si propone:

a) la produzione, la distribuzione e la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

b) di svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo associativo;

c) di gestire attività di carattere associativo, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa, negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo associativo;

d) di promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e  socio-economico;

e) di organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti degradati, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate e altro ancora;

f) di organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

g) la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo associativo;

h) di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare (compresi mutui ipotecari passivi), mobiliare (compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari), necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

i) di promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;

l) la promozione e l’organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente;

m) di stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;

n) di promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora, dell’ambiente e della salute umana, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

o) di gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e le relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

 

Art. 7)

Il CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi”, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell’università:

a) valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e/o in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l’educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;

b) promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo associativo;

c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo associativo, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;

d) realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto.

 

 

SOCI

Art. 8) - Adesioni -

Possono far parte del CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto e adottando la tessera associativa, intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione per il raggiungimento delle stesse.  Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. L’iscrizione comporta il versamento della quota associativa annuale.

 

Art. 9)

Tutti i soci possono essere eletti negli organismi dell’associazione. Un socio decade per rinuncia, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il suo comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione o ne danneggi gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione dell’espulsione spetta al Consiglio Direttivo.

 

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10) - Organi -

Gli organi del CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente.

 

Art. 11) - Assemblea dei soci -

All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;

c) approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;

d) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;

f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell’associazione;

g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

 

Art. 12) - Assemblea ordinaria -

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno associativo;

- approva il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno associativo;

- decide l’importo delle quote associative annuali;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno associativo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono depositate presso i locali dell’associazione.

 

Art. 13) - Assemblea straordinaria -

L’Assemblea straordinaria - di modifica dello Statuto -, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; o ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei soci.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono depositate presso i locali dell’associazione.

 

Art. 14)

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo solo dopo 1 ora dalla prima convocazione.

 

Art. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, mentre non ha validità lo strumento della delega.

 

Art. 16) - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci, e resta in carica per 2 anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili, e possono essere revocati o sostituiti o integrati  con nuovi consiglieri dall’Assemblea dei soci.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.  Dette cariche del primo Consiglio Direttivo vengono elette in sede di costituzione dall’Assemblea dei soci fondatori.

 

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 

Art. 18) - Compiti del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;

- decide in merito all’espulsione dei soci.

 

Art. 19) - Legale rappresentante -

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione (sia in giudizio che nei confronti di terzi) e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione.

Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

 

 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20) - Patrimonio -

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote della tessera associativa, da oblazioni, da lasciti, da donazioni, nonché da contributi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento, nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali.

E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 21) - Quote associative -

Le somme versate per la tessera associativa e i contributi versati all’associazione, non sono rimborsabili in nessun caso. Questi sono altresì intrasmissibili e non rivalutabili.

 

 

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 22) - Rendiconto annuale -

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio associativo che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

 

Art. 23)

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane depositato nei locali dell’associazione.

 

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 24) - Scioglimento -

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.

In seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 25) - Devoluzione del patrimonio -

Il patrimonio residuo sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’associazione,  e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.